ATTO COSTITUTIVO
del
Comitato per i sopravvissuti del
Vajont
In data 15.11.2001 a Belluno, via
Garibaldi 78, i sottoscritti:
-
MAZZORANA GINO, nato a Longarone
il 09.09.53, residente a Longarone, via Fortogna 94;
-
COLETTI MICAELA, nata a Longarone
il 04.02.51, residente a Belluno, via Antole 7;
-
SCAGNET RENZO, nato a Longarone
il 18.04.55, residente a Longarone, via A. Manzoni
1;
-
RIMINI GERMANO, nato a Longarone
il 05.05.55, residente a Longarone, via A. Manzoni
10;
-
ARLANT LIO, nato a Longarone il
23.03.51, residente a Longarone, Fae’ 21/a;
dichiarano di costituire, così come
COSTITUISCONO
un Comitato denominato "Comitato
per i sopravvissuti del Vajont", con lo scopo di
solidarietà e sostegno morale e psicologico alle
persone sopravvissute alla tragedia del Vajont, nonché
il fine di diffondere la conoscenza e conservare la
memoria dei fatti accaduti, che sarà disciplinato dal
seguente
STATUTO
- ART. 1 -
E’ costituito il Comitato per i
sopravvissuti del Vajont.
- ART. 2 -
La sede del Comitato e’ stabilita
in Belluno, via Antole 7; la stessa potrà essere
trasferita con delibera unanime del Consiglio Direttivo.
- ART. 3 -
a) Il Comitato non persegue fini di
lucro.
b) Esso persegue il fine della
solidarietà e del sostegno morale e psicologico alle
persone sopravvissute alla tragedia del Vajont, nonché
il fine di diffondere la conoscenza e conservare la
memoria dei fatti accaduti. A mero titolo
esemplificativo, il Comitato potrà organizzare
manifestazioni, mostre, convegni, dibattiti, incontri,
anche presso le scuole; promuovere studi, ricerche,
iniziative editoriali; farsi promotore di iniziative
presso gli enti pubblici.
- ART. 4 -
L’ammissione di nuovi membri del
Comitato viene deliberata dall’Assemblea, a
maggioranza assoluta dei voti.
- ART. 5 -
Gli organi del Comitato sono:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio Sindacale.
Tutte le cariche sociali sono
gratuite.
- ART. 6 -
a) L’Assemblea del Comitato si
riunisce almeno due volte all’anno, previa
convocazione scritta del Presidente del Comitato, la
quale indicherà l’ordine del giorno, la data, l’ora
ed il luogo della riunione.
b) L’Assemblea e’ validamente
costituita presente la metà più uno dei membri, in
prima convocazione; qualsiasi sia il numero dei
presenti, in seconda convocazione. Le deliberazioni
vanno assunte a maggioranza dei presenti.
c) Tutti i membri del Comitato hanno
diritto ad un voto ciascuno.
- ART. 7 -
a) Il Consiglio Direttivo e’
composto da tre membri, eletti dall’Assemblea, che
durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
b) Il Presidente del Consiglio
Direttivo e’ eletto dall’Assemblea in seno al
Consiglio stesso.
c) Il Consiglio elegge nel suo seno
il Vice presidente ed il Segretario, che svolge anche
funzioni di Tesoriere.
d) Il Consigliere che diserta tre
riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato
motivo, e’ dichiarato decaduto e viene sostituito da
parte del Consiglio stesso.
e) Il Presidente del Consiglio
Direttivo e’ Presidente del Comitato ed ha la
rappresentanza legale dello stesso, ha potere di firmare
gli atti e curare l’esecuzione delle deliberazioni
assunte.
f) In caso di impedimento del
Presidente, tali funzioni sono svolte dal Vice
presidente.
g) Il Segretario redige il verbale
delle riunioni, custodisce gli atti e cura la
corrispondenza.
h) Al Tesoriere spetta la tenuta
della contabilità, secondo le direttive impartite dal
Presidente.
i) Al Consiglio Direttivo compete l’amministrazione
ordinaria e la tenuta della contabilità.
l) Le delibere del Consiglio
direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi
membri.
m) Alla fine di ogni anno solare, il
Consiglio Direttivo redige il bilancio, dal quale
dovranno risultare i beni, i contributi ed i lasciti
ricevuti, che verrà presentato all’Assemblea per l’approvazione
entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
- ART. 8 -
a) Il Collegio sindacale e’
composto da due membri nominati dall’Assemblea tra
persone estranee al Consiglio Direttivo, i quali
resteranno in carica due anni.
b) Il Collegio Sindacale controlla la
gestione amministrativa del Comitato e presenta all’Assemblea
una relazione al bilancio.
- ART. 9 -
In caso di scioglimento del Comitato,
la distribuzione del patrimonio dello stesso deve essere
liberata con voto favorevole di almeno due terzi dei
membri dell’Assemblea; il patrimonio dovra’ essere
comunque esclusivamente destinato a scopi puramente
benefici.
- ART. 10 -
Le modifiche al presente Statuto
possono essere assunte solo con voto favorevole di
almeno due terzi dei membri dell’Assemblea.
- ART. 11 -
Per quanto non previsto dal presente
Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle
Leggi speciali in materia.
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