ATTO COSTITUTIVO

del

Comitato per i sopravvissuti del Vajont

 

In data 15.11.2001 a Belluno, via Garibaldi 78, i sottoscritti:

  • MAZZORANA GINO, nato a Longarone il 09.09.53, residente a Longarone, via Fortogna 94;

  • COLETTI MICAELA, nata a Longarone il 04.02.51, residente a Belluno, via Antole 7;

  • SCAGNET RENZO, nato a Longarone il 18.04.55, residente a Longarone, via A. Manzoni 1;

  • RIMINI GERMANO, nato a Longarone il 05.05.55, residente a Longarone, via A. Manzoni 10;

  • ARLANT LIO, nato a Longarone il 23.03.51, residente a Longarone, Fae’ 21/a;

dichiarano di costituire, così come

COSTITUISCONO

un Comitato denominato "Comitato per i sopravvissuti del Vajont", con lo scopo di solidarietà e sostegno morale e psicologico alle persone sopravvissute alla tragedia del Vajont, nonché il fine di diffondere la conoscenza e conservare la memoria dei fatti accaduti, che sarà disciplinato dal seguente

STATUTO

- ART. 1 -

E’ costituito il Comitato per i sopravvissuti del Vajont.

- ART. 2 -

La sede del Comitato e’ stabilita in Belluno, via Antole 7; la stessa potrà essere trasferita con delibera unanime del Consiglio Direttivo.

- ART. 3 -

a) Il Comitato non persegue fini di lucro.

b) Esso persegue il fine della solidarietà e del sostegno morale e psicologico alle persone sopravvissute alla tragedia del Vajont, nonché il fine di diffondere la conoscenza e conservare la memoria dei fatti accaduti. A mero titolo esemplificativo, il Comitato potrà organizzare manifestazioni, mostre, convegni, dibattiti, incontri, anche presso le scuole; promuovere studi, ricerche, iniziative editoriali; farsi promotore di iniziative presso gli enti pubblici.

- ART. 4 -

L’ammissione di nuovi membri del Comitato viene deliberata dall’Assemblea, a maggioranza assoluta dei voti.

- ART. 5 -

Gli organi del Comitato sono:

- l’Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;

- il Collegio Sindacale.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

- ART. 6 -

a) L’Assemblea del Comitato si riunisce almeno due volte all’anno, previa convocazione scritta del Presidente del Comitato, la quale indicherà l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione.

b) L’Assemblea e’ validamente costituita presente la metà più uno dei membri, in prima convocazione; qualsiasi sia il numero dei presenti, in seconda convocazione. Le deliberazioni vanno assunte a maggioranza dei presenti.

c) Tutti i membri del Comitato hanno diritto ad un voto ciascuno.

- ART. 7 -

a) Il Consiglio Direttivo e’ composto da tre membri, eletti dall’Assemblea, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

b) Il Presidente del Consiglio Direttivo e’ eletto dall’Assemblea in seno al Consiglio stesso.

c) Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice presidente ed il Segretario, che svolge anche funzioni di Tesoriere.

d) Il Consigliere che diserta tre riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo, e’ dichiarato decaduto e viene sostituito da parte del Consiglio stesso.

e) Il Presidente del Consiglio Direttivo e’ Presidente del Comitato ed ha la rappresentanza legale dello stesso, ha potere di firmare gli atti e curare l’esecuzione delle deliberazioni assunte.

f) In caso di impedimento del Presidente, tali funzioni sono svolte dal Vice presidente.

g) Il Segretario redige il verbale delle riunioni, custodisce gli atti e cura la corrispondenza.

h) Al Tesoriere spetta la tenuta della contabilità, secondo le direttive impartite dal Presidente.

i) Al Consiglio Direttivo compete l’amministrazione ordinaria e la tenuta della contabilità.

l) Le delibere del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi membri.

m) Alla fine di ogni anno solare, il Consiglio Direttivo redige il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, che verrà presentato all’Assemblea per l’approvazione entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

- ART. 8 -

a) Il Collegio sindacale e’ composto da due membri nominati dall’Assemblea tra persone estranee al Consiglio Direttivo, i quali resteranno in carica due anni.

b) Il Collegio Sindacale controlla la gestione amministrativa del Comitato e presenta all’Assemblea una relazione al bilancio.

- ART. 9 -

In caso di scioglimento del Comitato, la distribuzione del patrimonio dello stesso deve essere liberata con voto favorevole di almeno due terzi dei membri dell’Assemblea; il patrimonio dovra’ essere comunque esclusivamente destinato a scopi puramente benefici.

- ART. 10 -

Le modifiche al presente Statuto possono essere assunte solo con voto favorevole di almeno due terzi dei membri dell’Assemblea.

- ART. 11 -

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia.